Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 14 luglio 2026 - “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 giugno 2025 al 1° luglio 2025 e dal 12 al 13 luglio 2025 nel territorio del comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in provincia di Belluno
Ordinanza n. 1.201 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 171 del 25 luglio 2026
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 dell’Ordinanza n.1201 del 14 luglio 2026 sopra richiamata, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui.
CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA
I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione del pagamento delle rate dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:
- sospensione dell'intera rata e
- sospensione della sola quota capitale.
La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (28 agosto 2026, salvo eventuali proroghe).
La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
CON QUALI MODALITA’ VA FATTA LA RICHIESTA
Gli interessati potranno presentare la richiesta compilando l’apposito modulo di richiesta messo a disposizione dalla Banca con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
QUALI SONO I TERMINI PER LA RICHIESTA
La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il 30 settembre 2026.
Per maggiori dettagli consulta l'avviso:
AVVISO ALLA CLIENTELA OCDPC n. 1201_2026