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Sospensione pagamento rate mutui a seguito eventi metereologici novembre 2019 sul territorio del Comune di Venezia 

In riferimento all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 16 novembre 2019, n. 616 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2019, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia.

In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Viene inoltre precisato che:

  1. il cliente ha la possibilità di scegliere tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale;
  2. il cliente ha diritto di chiedere la sospensione fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza;
  3. la sospensione si realizza allo stesso tasso di interesse previsto dal contratto originario di mutuo e può riguardare anche operazioni cartolarizzate;
  4. nel caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi, nel periodo di sospensione, viene corrisposta alle scadenze originarie;
  5. la sospensione non produce l’applicazione di commissioni, interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora l’intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie;
  6. durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine previsti nel contratto di mutuo o finanziamento;
  7. nel periodo di sospensione possono essere ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate fino un massimo di 90 giorni precedenti alla data di richiesta di sospensione;
  8. in qualsiasi momento il cliente può richiedere il riavvio del piano di ammortamento;
  9. la ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione, con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione;
  10. la sospensione deve essere resa operativa entro 30 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta, tale termine è elevato a 45 giorni lavorativi nel caso di mutui cartolarizzati ovvero ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancaria garantite ai sensi dell’art. 7 bis della L. 130/99.

 

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Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 16 novembre 2019, n. 616  CLICCA QUI PER CONSULTARLA

 

 

 

 

 

 

Tarzo, 4/12/2019

 

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